Il medico specializzando non è presente in struttura per la sola formazione professionale, né la sua è una mera presenza passiva; si tratta pur sempre di un laureato in medicina e chirurgia, dotato di un’autonomia che, seppur vincolata al rispetto delle direttive impartite dal tutore, lo espone a responsabilità per gli atti compiuti. Ne consegue che se lo specializzando è chiamato a compiere un’attività che non è (o ritiene di non essere) in grado di realizzare deve rifiutarsi di eseguirla, andando altrimenti incontro a responsabilitàin termini di colpa per assunzione. (Corte di Cassazione, sez. III Civile, con la sentenza 4 luglio – 17 ottobre 2019, n. 26311).
Colpa per assunzione
Il medico specializzando non è presente nella struttura per la sola formazione professionale, nè lo specializzando può essere considerato un mero esecutore d’ordini del tutore anche se non gode di piena autonomia; si tratta di un’autonomia che non può essere disconosciuta, trattandosi di persone che hanno conseguito la laurea in medicina e chirurgia e, pur tuttavia, essendo in corso la formazione specialistica, l’attività non può che essere caratterizzata da limitati margini di autonomia in un’attività svolta sotto le direttive del tutore; ma tale autonomia, seppur vincolata, non può che ricondurre allo specializzando le attività da lui compiute; e se lo specializzando non è (o non si ritiene) in grado di compierle deve rifiutarne lo svolgimento perchè diversamente se ne assume le responsabilità (c.d. colpa per assunzione ravvisabile in chi cagiona un evento dannoso essendosi assunto un compito che non è in grado di svolgere secondo il livello di diligenza richiesto all’agente modello di riferimento (Corte di Cassazione IV Sez. Penale 10 dicembre 2009, n. 6215 e 22 febbraio 2012, n. 6981).
A cura di
Avv. Daniela Bardoni