Daniela Bardoni è su chicandlowcost.com
INFO SULLA PRIVACY DEI NOSTRI FIGLI A SCUOLA
1. Ogni studente ha diritto di conoscere se sono conservate
informazioni che lo riguardano, di apprenderne il contenuto, di farle
rettificare se erronee, incomplete o non aggiornate.
2. Non commette violazione della privacy l’insegnante che assegna
ai propri alunni lo svolgimento di temi in classe riguardanti il loro
mondo personale o familiare.
3.Non esiste il diritto alla privacy sui voti dei compiti in
classe e delle interrogazioni, gli esiti degli scrutini o degli esami di
Stato, perché le informazioni sul rendimento scolastico sono soggette a
un regime di trasparenza.
4. Sono coperte da privacy le informazioni sulle condizioni di
salute degli studenti o altri dati personali non pertinenti come ad
esempio le prove differenziate sostenute dagli studenti portatori di
handicap.
5. Non violano la privacy le riprese video e le fotografie
raccolte dai genitori durante le recite, le gite e i saggi scolastici.
Le immagini, in questi casi, devono essere raccolte per fini personali e
destinate a un ambito familiare o amicale e non alla diffusione.
6. Per pubblicare, diffondere le foto o i video scolastici è
obbligatorio prima informare adeguatamente le persone coinvolte e
ottenere il loro esplicito consenso.
INFORMAZIONI UTILI PER MAMME DI ADOLESCENTI
1. Divieto di frequentazione delle sale da gioco da parte dei
minori: “è vietato ai minori di anni diciotto l’ingresso nelle aree
destinate al gioco con vincite in denaro interne alle sale bingo, nonché
nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati i videoterminali …e
nei punti vendita in cui si esercita come attività principale quella di
scommesse su eventi sportivi, anche ippici e non sportivi “ (Rif. Legge
189/2012)
2. Divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori di 18 anni e
divieto di somministrazione (Rif. L. 189 e art. 689 Codice Penale)
3. Divieto di somministrazione alcolici attraverso i distributori
automatici che non consentono la rilevazione dei dati anagrafici
dell’utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti o che
non siano presenziati da personale incaricato di effettuare il controllo
dei dati anagrafici (Rif. L.189)
4. Divieto di vendita dei prodotti da fumo ai minori di 18 anni
con sanzioni economiche per gli esercenti o sospensione della licenza. I
distributori automatici di tali prodotti dovranno possedere un sistema
automatico di accertamento dell’età degli acquirenti (Rif. L.189)
INFORMAZIONI PER I GENITORI
1. L’art. 570 del codice penale per proteggere le esigenze dei
familiari nell’ambito dei rapporti tra coniugi o tra genitori e figli
prevede un reato per la violazione degli “obblighi di assistenza
familiare”. Per quanto riguarda il minore, il reato sussiste ogni volta
che il soggetto attivo faccia mancare al minore i mezzi necessari al suo
sostentamento.
2. L’art. 571 del codice penale intitolato “abuso dei mezzi di
correzione” prevede delle pene per chiunque abusa dei mezzi di
correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua
autorità o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura,
vigilanza o custodia. Uno dei contesti ove il reato spesso viene
ravvisato è quello familiare dove i soggetti attivi sono i genitori e il
soggetto passivo il minore che ha con i primi un rapporto di
subordinazione.
3. L’art. 572 del codice penale prevede un reato più grave del
precedente e punisce “i maltrattamenti in famiglia” che non consistono
soltanto in atti violenti volti a provocare sofferenza, umiliazioni ed
aggressioni alla integrità fisica ma possono concretizzarsi anche in
condotte vessatorie, prevaricatrici, mortificanti dell’umana dignità.
4. L’art. 574 bis del codice penale punisce chi sottrae e “trattiene
un minore all’estero”. La norma tutela il minore che illecitamente viene
trasferito in un altro stato o che viene trattenuto all’estero e di
conseguenza non può rientrare nello stato di residenza. Il minore ha
difatti il diritto di stare ove si svolge la sua vita abituale e ci sono
i suoi interessi.
5. L’art. 731 del codice penale punisce chiunque, rivestito di
autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette, senza
giusto motivo, d’impartirgli o di fargli impartire l’istruzione
scolastica.
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