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SOS Adolescenti



 

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INFO SULLA PRIVACY DEI NOSTRI FIGLI A SCUOLA


1. Ogni studente ha diritto di conoscere se sono conservate informazioni che lo riguardano, di apprenderne il contenuto, di farle rettificare se erronee, incomplete o non aggiornate.


2. Non commette violazione della privacy l’insegnante che assegna ai propri alunni lo svolgimento di temi in classe riguardanti il loro mondo personale o familiare.


3.Non esiste il diritto alla privacy sui voti dei compiti in classe e delle interrogazioni, gli esiti degli scrutini o degli esami di Stato, perché le informazioni sul rendimento scolastico sono soggette a un regime di trasparenza.


4. Sono coperte da privacy le informazioni sulle condizioni di salute degli studenti o altri dati personali non pertinenti come ad esempio le prove differenziate sostenute dagli studenti portatori di handicap.


5. Non violano la privacy le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori durante le recite, le gite e i saggi scolastici. Le immagini, in questi casi, devono essere raccolte per fini personali e destinate a un ambito familiare o amicale e non alla diffusione.


6. Per pubblicare, diffondere le foto o i video scolastici è obbligatorio prima informare adeguatamente le persone coinvolte e ottenere il loro esplicito consenso.

 


INFORMAZIONI UTILI PER MAMME DI ADOLESCENTI


1. Divieto di frequentazione delle sale da gioco da parte dei minori: “è vietato ai minori di anni diciotto l’ingresso nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro interne alle sale bingo, nonché nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati i videoterminali …e nei punti vendita in cui si esercita come attività principale quella di scommesse su eventi sportivi, anche ippici e non sportivi “ (Rif. Legge 189/2012)


2. Divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori di 18 anni e divieto di somministrazione (Rif. L. 189 e art. 689 Codice Penale)


3. Divieto di somministrazione alcolici attraverso i distributori automatici che non consentono la rilevazione dei dati anagrafici dell’utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti o che non siano presenziati da personale incaricato di effettuare il controllo dei dati anagrafici (Rif. L.189)


4. Divieto di vendita dei prodotti da fumo ai minori di 18 anni con sanzioni economiche per gli esercenti o sospensione della licenza. I distributori automatici di tali prodotti dovranno possedere un sistema automatico di accertamento dell’età degli acquirenti (Rif. L.189)

 

 

INFORMAZIONI PER I GENITORI


1. L’art. 570 del codice penale per proteggere le esigenze dei familiari nell’ambito dei rapporti tra coniugi o tra genitori e figli prevede un reato per la violazione degli “obblighi di assistenza familiare”. Per quanto riguarda il minore, il reato sussiste ogni volta che il soggetto attivo faccia mancare al minore i mezzi necessari al suo sostentamento.

2. L’art. 571 del codice penale intitolato “abuso dei mezzi di correzione” prevede delle pene per chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia. Uno dei contesti ove il reato spesso viene ravvisato è quello familiare dove i soggetti attivi sono i genitori e il soggetto passivo il minore che ha con i primi un rapporto di subordinazione.

3. L’art. 572 del codice penale prevede un reato più grave del precedente e punisce “i maltrattamenti in famiglia” che non consistono soltanto in atti violenti volti a provocare sofferenza, umiliazioni ed aggressioni alla integrità fisica ma possono concretizzarsi anche in condotte vessatorie, prevaricatrici, mortificanti dell’umana dignità.

4. L’art. 574 bis del codice penale punisce chi sottrae e “trattiene un minore all’estero”. La norma tutela il minore che illecitamente viene trasferito in un altro stato o che viene trattenuto all’estero e di conseguenza non può rientrare nello stato di residenza. Il minore ha difatti il diritto di stare ove si svolge la sua vita abituale e ci sono i suoi interessi.

5. L’art. 731 del codice penale punisce chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette, senza giusto motivo, d’impartirgli o di fargli impartire l’istruzione scolastica.

Daniela Bardoni

 

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